Contrassegno per la sosta e la circolazione di persone con disabilità
Chi ne ha diritto, come richiederlo e come usarlo correttamente
Articolo scritto da Prof Massimiliano Noseda, medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, specialista in igiene e medicina preventiva, consulente studi legali in ambito disabilità e invalidità, docente universitario e pubblicato sulla rivista DIAGNOSI E TERAPIA ( marzo 2020 )
Il pass per la sosta e la circolazione di persone con disabilità è un contrassegno che consente al possessore di sostare negli spazi appositamente predisposti, delimitati da linea gialla e raffiguranti al loro interno il logo tipico della diabilità ovvero l’omino in carrozzina stilizzato in bianco su sfondo blu. Deve, tuttavia, essere esposto ad ogni utilizzo sul cruscotto anteriore al fine di consentire agevolmente al personale preposto la verifica del diritto al parcheggio in caso di controllo. E’ legato al possessore di disabilità certificata e non al particolare veicolo; pertanto, può essere usato per la sosta di un veicolo sia di proprietà sia di terzi purché, in quest’ultimo caso, la vettura trasporti realmente il soggetto con disabilità al momento del suo utilizzo. Inoltre, il possessore può essere non solo passeggero ma anche guidatore di tale veicolo a patto che la particolare disabilità lo consenta e che lo stesso sia in regola con i documenti di guida. In alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, il possesso del pass consente anche la libera circolazione nei giorni di limitazione del traffico come ad esempio il provvedimento amministrativo di viabilità a targhe alterne imposto in caso di inquinamento atmosferico oltre soglia. Previa comunicazione della targa della vettura o delle vetture comunemente utilizzate dal possessore può essere utilizzato per autorizzare il passaggio nelle zone a traffico limitato ( ZTL ).
Tale contrassegno per la sosta e la circolazione di persone con disabilità deve essere richiesto al comune di residenza dal diretto interessato o in alternativa da una persona munita di delega scritta, da un parente fino al terzo grado in caso di impossibilità di firma o dal legale rappresentante del disabile, qualora sia stato nominato un tutore, un procuratore o un amministratore di sostegno. Viene rilasciato previa presentazione di una o due fototessere, di un documento valido di riconoscimento del soggetto con disabilità, della ricevuta eventuali spese di emissione, se richieste dal comune, e dei documenti originali attestanti la disabilità. Questi possono consistere in un certificato di deambulazione sensibilmente ridotta, rilasciato dal servizio di medicina legale dell’azienda territoriale sanitaria di appartenenza ( ATS, ASL o USL a seconda della regione ), o in alternativa di un verbale di invalidità o di handicap ( legge 104/92 ) a patto che questi specifichino una delle seguenti diciture: condizione di disabilità ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/92, oppure condizioni per l’ottenimento del contrassegno parcheggio disabili, oppure cecità (condizione di cieco assoluto o cieco parziale, stabilita e riconosciuta ai sensi di legge) oppure indennità di accompagnamento per invalidità al 100%, con necessità di assistenza continua o impossibilità a deambulare senza accompagnatore, stabilita e riconosciuta ai sensi di legge. Il pass ha una validità solitamente variabile da 1 a 5 anni e deve essere rinnovato alla scadenza per consentire al soggetto con disabilità di continuare ad usufruirne in caso di diritto persistente. Se emesso in formato europeo è di colore azzurro, porta anteriormente l’indicazione della data di scadenza, del comune che lo ha emesso e di un codice che consente in caso di controllo di risalire al legittimo proprietario mentre posteriormente riporta la foto del destinatario del beneficio. L’uso improprio, tipicamente consistente nella circolazione senza disabile a bordo, così come qualsiasi altro accertato abuso comporta il ritiro immediato del permesso oltre al pagamento di eventuali sanzioni se previste dalla particolare violazione. Il contrassegno deve, poi, essere restituito non solo se scaduto ma anche in caso di validità se il possessore è deceduto o se di fatto dichiarato intrasportabile per esempio per aggravamento del quadro clinico nel tempo.
Alcuni aspetti dall’uso del pass per la sosta di persone con disabilità variano invece in funzioni dei regolamenti locali e, pertanto, è sempre bene informarsi prima di utilizzarlo in un luogo diverso da quello di emissione. Per esempio, in alcuni comuni è consentita la sosta gratuita negli spazi delimitati da strisce blu nel caso in cui non ci siano spazi liberi riservati al posteggio dei soggetti con disabilità, in altri ciò è permesso solo a tempo limitato e previa esposizione contemporanea di disco orario, in altri ancora non è invece mai previsto e, quindi, tale comportamento può essere sanzionato con multa per mancanza del ticket di pagamento. Inoltre, solo in alcuni comuni autorizza a chiedere l’istituzione di un’area di sosta personalizzata residenziale o sul luogo di lavoro, a parcheggiare nelle aree di sosta riservate ai residenti e a transitare nelle corsie destinate esclusivamente ai mezzi di trasporto pubblico. Non è invece mai consentito lo stazionamento con il contrassegno in spazi che, seppur delimitati da linea gialla, sono riservati ad altre tipologie di utenze come le forze dell’ordine o il carico e scarico per esercizi commerciali. E’, infine, prevista una multa con sanzione amministrativa accessoria consistente nella decurtazione di 2 punti sulla patente per tutti gli automobilisti senza disabilità che in caso di accertamento utilizzano impropriamente gli spazi di sosta riservati ai soggetti con disabilità in assenza di pass e, quindi, di autorizzazione. Se, invece, il posteggio per disabili era stato destinato esclusivamente ad un particolare utente con apposita specifica tramite cartello verticale e l’interessato, impossibilitato ad usufruirne in caso di necessità, decide di proporre querela nei confronti del proprietario del veicolo in sosta non consentita, quest’ultimo potrebbe dover rispondere in sede penale di violenza privata ( Corte di Cassazione 17794/2017 ).